Novità Sistri
Busto Arsizio, 10 febbraio 2010
ALLE AZIENDE INTERESSATE
OGGETTO: sistema informativo di controllo della tracciabilità rifiuti
Il Decreto 17/12/2009 pubblicato lo scorso 13 Gennaio 2010 istituisce il SISTRI (Sistema Informativo di controllo della Tracciabilità Rifiuti).
Tale sistema ha come obiettivo la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sui registri di carico e scarico, formulari di rifiuti e MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).
SOGGETTI CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti (rifiuti da lavorazione industriali, artigianali, rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione di acque reflue e di abbattimento);
- comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti nel territorio della regione Campania;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 che non hanno più di 10 dipendenti (rifiuti da lavorazione industriali, artigianali, rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione di acque reflue e di abbattimento);
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2315 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3 lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006.
I soggetti con obbligo di iscrizione aderiscono al SISTRI entro 45 giorni dal 14/01/2010, data di entrata in vigore del Decreto (28/02/2010).
L’iscrizione può essere effettuata, per caricare i propri dati aziendali
direttamente collegandosi al Portale SISTRI (www.sistri.it).
Le imprese iscritte riceveranno un codice pratica di riferimento grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la Camera di Commercio (o sezione regionale dell’Albo Trasportatori) per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici cioè la chiavetta USB (compresa di password e username) per le operazioni da eseguire sul portale SISTRI e, per le aziende autorizzate al trasporto di rifiuti speciali, una “black box”.
La black box, che dovrà essere installato a cura di un’officina autorizzata, monitorerà il percorso dell’automezzo.
Il SITRI richiede altresì il pagamento di un contributo annuale (in base alle categorie e al quantitativo dei rifiuti prodotti).
A disposizione per maggiori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Francesco Dallo