3 Marzo 2010 - FINANZIARIA E DECRETO MILLEPROROGHE

3 Marzo 2010   - FINANZIARIA E DECRETO MILLEPROROGHE

 

Il 2009 si è chiuso con l’approvazione da parte del Governo della Legge Finanziaria 2010(Legge 23/12/2009 n.191) e del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 194 del 30/12/2009) che contengono le seguenti novità in materia fiscale:

 

-DETRAZIONE IRPEF 36%

E’ prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio eseguiti su:

-unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata;

-interi fabbricati facenti parte di edifici sottoposti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione, nonché da cooperative edilizie, semprechè i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l’alienazione o l’assegnazione del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013,

Restano invariate le disposizioni della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera, il pagamento tramite bonifico e l’invio della pratica al centro operativo di Pescara.

-IVA RIDOTTA AL 10%

Confermata a regime l’aliquota Iva agevolata del 10% applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b),- Manutenzioni ordinarie e staordinarie –c), d), -Restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia – Legge n. 457/78rralizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Oggi, l’aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle lettere c) e d), restauro,risanamento e ristrutturazione, mentre per gli interventi di manutenzione, lettere a) e b), è applicabile in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata in ultimo dalla Finanziaria 2008.

-RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vengono riaperti i termini per rivalutare il valore dei terreni edificabili ed agricoli, nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data del 1 gennaio 2010, usufruendo di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al:

-4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni;

-2% per le partecipazioni non qualificate.

La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore su cui applicare l’imposta sostitutiva,  devono essere effettuate entro la data del 31 Ottobre 2010.

Il  versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 31 Ottobre 2010 in un’unica soluzione, ovvero in 3 rate annuali scadenti:

-prima rata 31 ottobre 2010;

-seconda rata 31 ottobre 2011;

-terza rata 31 ottobre 2012.

-DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Nei confronti degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione viene prorogato per altri due anni,(2009-2010), l’agevolazione fiscale, originariamente prevista dall’art.21, Legge n. 448/98, che consente la deduzione dal reddito d’impresa di un importo calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti, nelle seguenti misure:

-1,1% fino a € 1.032.913,80

-0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60

-0,4% oltre €2.065.827,60.

-MODIFICA DEL TASSO LEGALE:DA GENNAIO INTERESSI ALL’1%

Dal 1 Gennaio 2010 la misura del Tasso Legale d’interesse è passata dal 3% all’1%, così come disposto dal DM 4/12/2009.

La modifica, esplica i suoi effetti con particolare riguardo:

-ai rapporti tra creditori e debitori;

-agli usufrutti e alle rendite vitalizie

-ai ravvedimenti operosi.

-NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

Dal 1 gennaio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalle direttive comunitarie n.8/CE del 12/02/2008 e n.117/CE del 16/12/2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA dei servizi e disciplina di riferimento per la compilazione degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie.

Nello specifico, a partire dal 1 Gennaio 2010 il luogo di tassazione ai fini dell’IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA italiani nei confronti di altri soggetti IVA comunitari è la residenza del COMMITTENTE.

1-Una Società italiana X che effettua prestazioni all’estero per conto della Società italiana Y dal 1 gennaio 2010 deve assoggettare la prestazione ad IVA in quanto il committente(Società Y) è italiano.

2-Una Società italiana X che effettua prestazioni in italia per conto di una Società estera Y dal 1 gennaio 2010 emetterà fattura senza applicazione dell’IVA in quanto il committente(Società Y) non è italiano.

Viene esteso l’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO effettuate in ambito comunitario.

In materia di INTRASTAT viene poi disposta la PERIODICITA’ MENSILE di presentazione degli elenchi INTRASTAT quale REGOLA GENERALE, derogando ai singoli stati la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, una cadenza trimestrale (viene abolita la scadenza annuale).

Cambia anche la modalità di presentazione degli elenchi; dal 1 gennaio 2010 è previsto ESCLUSIVAMENTE LA MODALITA’ TELEMATICA.

Al momenti di andare in stampa non risulta ancora approvato il testo definitivo del provvedimento, né tantomeno le disposizioni attuative.

-COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: DAL 2010 NUOVE REGOLE

Dal 1 Gennaio 2010 entra in vigore il nuovo regime relativo alla compensazione dei crediti Iva annuali per un importo annuo superiore a € 10.000, da effettuarsi a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale il credito emerge.

Coloro che per l’anno 2010 intendono utilizzare in compensazione un credito Iva non superiore a € 10.000, potranno continuare ad operare le compensazioni con le consuete regole, senza presentare preventivamente alcuna dichiarazione(posto che il credito compensato sia quello risultante della prossima dichiarazione annuale iva), utilizzando sia i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), sia i sistemi di Home e Remote Banking.

Per coloro, invece, che per l’anno 2010 intendono utilizzare un credito Iva superiore a € 10.000, è prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione IVA “sganciandola da UNICO; così qualora la presentazione della DAI avvenga entro il mese di febbraio 2010, il contribuente potrà utilizzare il credito Iva a partire dal prossimo 16 Marzo 2010 e essere esonerato dall’obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale Dati Iva scadente il 28 Febbraio 2010.

Se il credito Iva annuale da utilizzare in compensazione dovesse superare i 15.000 euro, i contribuenti sono obbligati a richiedere l’apposizione del “visto di conformità” relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Il suddetto visto, che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti tenuti dalle CCIAA, ed in alternativa dal revisore o collegio sindacale qualora previsto.

I contribuenti che intendono effettuare la compensazione per imorti superiori a € 10.000 annui, hanno l’obbligo di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate(Entratel o Fisconline) o tramite intermediari abilitati al servizio Entratel.